Ricordiamo che entro il 31 ottobre i contribuenti soggetti all’obbligo della fattura elettronica hanno la facoltà di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per gli utenti.
Come funziona e in cosa consiste?
Nel periodo che intercorre dalla data del 1° gennaio fino alla data del 31 ottobre, l’Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, al solo scopo di acquisire alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture e realizzare un servizio facoltativo che prevede la possibilità di consultare o scaricare i documenti in formato XML transitati attraverso il Servizio di Interscambio (SdI).
Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche viene attivato solo dopo avere aderito a uno specifico Accordo tra Agenzia delle Entrate (che assumerà il ruolo di responsabile del trattamento dati) e il contribuente (che manifesta la volontà di aderire al servizio e presta il proprio consenso all’Agenzia per memorizzare e conservare i dati delle fatture in formato elettronico).
I contribuenti che aderiranno al servizio entro il prossimo 31 ottobre potranno consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno.
Ricordiamo che i dati che verranno conservati dall’Agenzia delle Entrate sono tutti i dati contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. 633/72 ad eccezione dei dati relativi alla quantità e qualità dei beni e dei servizi.
In caso di mancata adesione, infatti, l’Agenzia delle Entrate cancellerà tutti i files delle fatture elettroniche memorizzati durante il periodo transitorio entro il termine di 60 giorni e i dati relativi alle fatture elettroniche emesse dai contribuenti verranno conservati solo per le normali attività istituzionali e per i consueti controlli automatizzati (fino al decorso dei termini per gli eventuali accertamenti).
SOGGETTI ABILITABILI ALLA CONSULTAZIONE E ALLA GESTIONE DELLA FE
- CONTRIBUENTE;
- DELEGATO = persona fisica senza particolare qualifica;
- INTERMEDIARIO = soggetto ex art. 3 DPR 322/1998.
FUNZIONI DELEGABILI (Modello di cui al Provv. Ade n. 291241 del 5/11/2018)
- SCELTA 1 = Consultazione e acquisizione FE e loro duplicati (include scelte 2 e 3);
- SCELTA 2 = Consultazione dati rilevanti ai fini Iva;
- SCELTA 3 = Registrazione indirizzo telematico;
- SCELTA 4 = Fatturazione elettronica e conservazione delle FE;
- SCELTA 5 = Accreditamento e censimento dispositivi.
E’ consigliabile quindi far aderire i propri clienti alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Deleghe servizi online – Fatturazione elettronica
Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi, per conto dei propri clienti (operatori economici) che abbiano conferito loro una specifica delega. Sono delegabili i seguenti servizi (consulta qui la descrizione – pdf):
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
La durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.